Attuazione delle direttive n. 79/279/CEE, n. 80/390/CEE e n. 87/345/CEE concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.
Quali sono gli obblighi di redazione e diffusione del prospetto per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione in borsa secondo il Decreto Legislativo 89/1992?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 89/1992 attua tre direttive europee (79/279/CEE, 80/390/CEE e 87/345/CEE) finalizzate a coordinare le regole sulla redazione, controllo e diffusione del prospetto informativo necessario per l'ammissione di valori mobiliari (azioni, obbligazioni e altri titoli) alla quotazione ufficiale in una borsa valori. La normativa si applica alle società che intendono quotarsi e agli enti commerciali i cui titoli vengono negoziati in borsa, imponendo standard comuni a livello europeo per garantire trasparenza e tutela degli investitori. In pratica, il decreto stabilisce che le società quotate e gli enti con attività commerciale devono redigere bilanci consolidati di gruppo, anche per settori omogenei, secondo modalità coordinate a livello comunitario. Per commercialisti e aziende, questo significa che chi intende accedere ai mercati mobiliari deve rispettare requisiti informativi rigorosi e predisporre documentazione contabile consolidata conforme agli standard europei, con controlli specifici sulla completezza e veridicità dei dati divulgati.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 89
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 89/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 89
## Attuazione delle direttive n. 79/279/CEE, n. 80/390/CEE e n.
87/345/CEE concernenti il coordinamento delle condizioni di
redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per
l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una
borsa valori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 79/279/CEE del Consiglio del 5 marzo 1979 , n. 80/390/CEE del Consiglio del 17 marzo 1980 e n. 87/345/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 , concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. La lettera a) dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' art. 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , è sostituita dalla seguente: " a) può prescrivere alle società con titoli quotati in borsa, e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;".
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Il Decreto Legislativo 89/1992 è il riferimento normativo per prospetto informativo, quotazione in borsa, bilancio consolidato e ammissione a quotazione ufficiale. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per società quotate, valori mobiliari, coordinamento europeo delle informazioni di borsa e obblighi di trasparenza nei mercati regolamentati.
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