Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 87/2001 e quali modifiche apporta alla normativa precedente sul Corpo forestale dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 87/2001 è un provvedimento correttivo e integrativo che modifica il Decreto Legislativo 201/1995, il quale disciplinava il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato. Questo decreto si inserisce in un contesto più ampio di riforma dell'amministrazione pubblica e di trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, come previsto dalla legge Bassanini del 1997. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2001 riguardano principalmente l'adeguamento della normativa sulle carriere forestali alle nuove disposizioni organizzative e al trasferimento del Corpo forestale dal Ministero delle Politiche Agricole al Ministero dell'Ambiente, effettuato a partire dal 1° gennaio 2000. Il decreto è stato emanato previa acquisizione dei pareri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle competenti commissioni parlamentari, garantendo il coinvolgimento degli stakeholder interessati.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 87
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 87/2001
# DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 87
## Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato"; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , ed in particolare l'articolo 4; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , ed in particolare l'articolo 55, comma 8; Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356 , recante "Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia"; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995 . - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997 . Il testo dell'art. 4 è il seguente: "Art. 4. - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell' art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale. 2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell' art. 3, comma 1, lettera d) , e dell' art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - supplemento ordinario n. 163. Il testo dell'art. 55, comma 8 è il seguente: "8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997 .". - La legge 30 novembre 2000, n. 356 , recante "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2000 . - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - supplemento ordinario n. 219. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 201 del 1995 si veda nelle note alle premesse.
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Il Decreto Legislativo 87/2001 è lo strumento normativo di riferimento per il riordino delle carriere del personale forestale non dirigente, il trasferimento del Corpo forestale dello Stato tra ministeri e l'adeguamento organizzativo conseguente alle riforme amministrative. Amministrazioni pubbliche, uffici del personale e sindacati consultano questa normativa per questioni relative a progressioni di carriera, inquadramenti professionali e competenze funzionali del personale forestale.
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