Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 87/1992 e a quali soggetti si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 87/1992 attua due direttive europee (86/635/CEE e 89/117/CEE) relative alla disciplina contabile delle banche e degli altri istituti finanziari. La normativa stabilisce i principi e le modalità di redazione dei conti annuali e dei conti consolidati per gli enti creditizi, nonché gli obblighi di pubblicità dei documenti contabili delle loro succursali ubicate in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale. Si applica quindi a banche, istituti finanziari e intermediari creditizi che operano a livello transnazionale all'interno dell'Unione Europea. La normativa è stata successivamente abrogata dal D.Lgs. 136/2015, tuttavia quest'ultimo ha previsto una disciplina transitoria: i soggetti che potevano continuare a operare secondo le vecchie regole e gli intermediari non IFRS hanno continuato ad applicare le disposizioni del D.Lgs. 87/1992 per i bilanci relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. Questo rappresenta un aspetto rilevante per le banche e gli istituti finanziari che non hanno ancora adottato completamente i principi contabili internazionali.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 87
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 87/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 87
## Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali
ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in
materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti
finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136 )) ((13)) ----------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell' articolo 10, comma 1 , o dell' articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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Il D.Lgs. 87/1992 è il riferimento normativo per la redazione dei bilanci bancari, conti consolidati e obblighi di trasparenza contabile degli enti creditizi. Commercialisti e revisori che operano nel settore finanziario lo consultano per questioni relative a conti annuali, succursali estere, principi contabili applicabili e adeguamento alle direttive europee sulla comunicazione finanziaria.
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