Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 86/1992 e a quali fondi di investimento si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 86/1992 disciplina l'offerta al pubblico in Italia di quote di fondi comuni di investimento collettivo che investono in valori mobiliari esteri, con la caratteristica particolare di non rientrare nell'ambito di applicazione delle direttive europee 85/611/CEE e 88/220/CEE. Si tratta quindi di fondi "esotici" o alternativi rispetto a quelli disciplinati dalle normative comunitarie standard. Il decreto stabilisce le regole autorizzatorie e i controlli che gli organismi esteri di investimento collettivo devono rispettare per poter commercializzare le loro quote sul mercato italiano. Questo normativa è rilevante per intermediari finanziari, gestori di fondi e società di investimento che intendono operare in Italia con prodotti di investimento collettivo non convenzionali. È importante sottolineare che il decreto è stato successivamente abrogato dal Decreto Legislativo 58/1998 (Testo Unico della Finanza), anche se alcuni articoli hanno continuato ad applicarsi in via transitoria fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del nuovo decreto.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 86
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 86/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 86
## Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi
comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non
rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE
e n. 88/220/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , concernente la disciplina autorizzatoria e dei controlli relativa agli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari, non rientranti nell'applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE ; Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera j)) che "Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:(...) j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 ."
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Il D.Lgs. 86/1992 rappresenta il riferimento normativo per organismi esteri di investimento collettivo, fondi comuni di investimento in valori mobiliari esteri e offerta al pubblico di quote di fondi non rientranti nelle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE. Consulenti finanziari e gestori di patrimonio lo consultano per comprendere i requisiti autorizzativi e i controlli applicabili a fondi alternativi e prodotti di investimento collettivo esotici.
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