Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 85/1992

Attuazione della direttiva n. 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.

Pubblicato: 14/02/1992 In vigore dal: 25/01/1992 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi per chi intende effettuare un'offerta pubblica di valori mobiliari secondo il Decreto Legislativo 85/1992?

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Il Decreto Legislativo 85/1992 disciplina le condizioni per l'offerta pubblica di valori mobiliari, stabilendo che chiunque intenda acquistare, vendere o sollecitare il pubblico risparmio mediante azioni, obbligazioni o altri titoli deve comunicare preventivamente alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) indicando quantità, caratteristiche e modalità dell'operazione. La normativa si applica a società per azioni con sede in Italia, società estere autorizzate, enti pubblici e aziende speciali che gestiscono servizi di pubblica utilità. L'elemento centrale è l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo che descriva l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria dell'emittente, redatto secondo le disposizioni della CONSOB. Il bilancio dell'emittente deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo. La CONSOB ha venti giorni per stabilire modalità diverse di pubblicazione e richiedere dati aggiuntivi nel prospetto. Qualsiasi fatto nuovo o inesattezza rilevante tra la pubblicazione e la chiusura dell'operazione deve essere comunicato tramite supplemento al prospetto. La violazione di questi obblighi è sanzionata con ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione, e la CONSOB può vietare l'esecuzione dell'operazione in caso di non conformità.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 85

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 85/1992 # DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 85 ## Attuazione della direttiva n. 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 21 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/298/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989 , in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L' art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , nel testo stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 , è sostituito dal seguente: "Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonchè le modalità ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonchè le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi: a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni; b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni; c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere a ) e b) precedenti. Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 . Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonchè gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere. Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata fra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo. La CONSOB può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e prescrizioni del presente articolo. La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione.".

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