Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV).
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 84/1992 e a quale forma di investimento collettivo si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 84/1992 attua due direttive europee (85/611/CEE e 88/220/CEE) relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con particolare focus sulle SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile). Questo decreto disciplina la costituzione, il funzionamento e la gestione delle SICAV, che sono società per azioni il cui capitale varia in base alle sottoscrizioni e ai rimborsi degli azionisti. Le SICAV rappresentano uno strumento di investimento collettivo che consente ai risparmiatori di partecipare a portafogli diversificati di titoli mobiliari gestiti professionalmente. Il decreto stabilisce i requisiti organizzativi, le regole di gestione del patrimonio, i criteri di trasparenza e i controlli necessari per garantire la tutela degli investitori, allineando la normativa italiana agli standard europei.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 84
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 84/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 84
## Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative
agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 , relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo è abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
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Il Decreto Legislativo 84/1992 è il riferimento normativo per le SICAV, organismi di investimento collettivo e società di investimento a capitale variabile. Consulenti finanziari e gestori patrimoniali lo consultano per comprendere i requisiti di costituzione, le regole di gestione del portafoglio, i vincoli di investimento e gli obblighi di trasparenza verso gli azionisti. È correlato alla disciplina dei fondi comuni di investimento e alla normativa sulla intermediazione finanziaria.
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