Quali sono le garanzie previste dal Decreto Legislativo 80/1992 per i crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 80/1992 attua la direttiva europea 80/987/CEE e istituisce un sistema di protezione per i lavoratori subordinati quando il datore di lavoro diventa insolvente. La normativa si applica a tutti i lavoratori dipendenti e ai loro aventi diritto (eredi, beneficiari) che vantano crediti di lavoro non pagati. Il decreto prevede che questi crediti possano essere soddisfatti attraverso il Fondo di garanzia, istituito dalla legge 297/1982, in due situazioni: quando il datore è sottoposto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria) oppure quando, pur non essendo assoggettabile a tali procedure, l'esecuzione forzata ha dimostrato l'insufficienza del patrimonio del debitore. In pratica, il lavoratore non rimane privo di tutela anche se l'azienda non ha risorse sufficienti per pagare gli stipendi e i crediti maturati. Per le aziende e i commercialisti, questo decreto rappresenta un obbligo di versamento al Fondo di garanzia e una responsabilità importante nella gestione della crisi aziendale, poiché i crediti dei lavoratori hanno priorità rispetto ad altri creditori.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 80/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80
## Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 48 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 80/987/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1980 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento dello politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Garanzia dei crediti di lavoro 1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle pro- cedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 , dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
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Il Decreto Legislativo 80/1992 è il riferimento normativo per la tutela dei crediti di lavoro, il Fondo di garanzia per i lavoratori, le procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) e l'amministrazione straordinaria. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a insolvenza del datore di lavoro, priorità dei crediti di lavoro, diritti dei lavoratori subordinati e gestione delle crisi aziendali secondo la normativa europea.
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