Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 77/2005

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Pubblicato: 05/05/2005 In vigore dal: 15/04/2005 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo il Decreto Legislativo 77/2005?

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Il Decreto Legislativo 77/2005 disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità didattica per gli studenti del secondo ciclo (licei e istruzione professionale) a partire dai 15 anni di età. La normativa consente ai giovani di svolgere la propria formazione alternando periodi di studio e periodi di lavoro presso aziende, enti pubblici e privati, associazioni professionali e istituzioni culturali, senza che ciò costituisca un rapporto di lavoro individuale. I percorsi devono essere progettati, attuati e valutati dall'istituzione scolastica o formativa sulla base di convenzioni stipulate con i soggetti ospitanti. Le scuole e gli enti di formazione destinano risorse specifiche alle attività di progettazione dei percorsi, operando nell'ambito dei loro ordinari stanziamenti di bilancio. La normativa esclude dall'applicazione le scuole, gli enti e gli istituti di formazione e istruzione militare, garantendo così un ambito di applicazione circoscritto al sistema scolastico civile.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 77/2005 # DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77 ## Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro; Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62 , recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 , recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 , che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro; Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ha espresso la mancata intesa; Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 , attivare la procedura di cui all' articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. 2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, ((o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonchè con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,)) disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

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L'alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità formativa disciplinata dal D.Lgs. 77/2005 che coinvolge istituti scolastici, imprese, enti pubblici e privati, e ordini professionali nella realizzazione di percorsi didattici integrati. Aziende e datori di lavoro devono sottoscrivere convenzioni con le istituzioni scolastiche per accogliere studenti in periodi di apprendimento in situazione lavorativa, senza instaurare rapporti di lavoro subordinato. La normativa si coordina con il diritto-dovere dell'istruzione e della formazione professionale, il contratto di apprendistato e le disposizioni sulla promozione dell'occupazione giovanile.

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