Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Quali sono i divieti e le caratteristiche dei prodotti vietati dal Decreto Legislativo 73/1992?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 73/1992 attua in Italia la direttiva europea 87/357/CEE e vieta la commercializzazione di prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno caratteristiche tali da indurre i consumatori (soprattutto bambini) a confonderli con cibi. Il divieto riguarda immissione sul mercato, commercializzazione, importazione, fabbricazione ed esportazione di questi prodotti pericolosi. La norma si applica a prodotti che per forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni possono essere scambiati per alimenti, creando rischi di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione dell'apparato digerente. In pratica, sono vietati oggetti come giocattoli profumati a forma di caramelle, cosmetici in confezioni simili a snack, o altri articoli che un bambino potrebbe portare alla bocca credendoli commestibili. Per le aziende e i commercianti, la norma rappresenta un obbligo di conformità rigoroso: qualsiasi prodotto non alimentare deve essere progettato, confezionato ed etichettato in modo da non creare confusione con alimenti, pena sanzioni amministrative e penali.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 73
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 73/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 73
## Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che,
avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta',
compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 43 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sa- lute o la sicurezza dei consumatori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. È vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori. 2. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.
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Il Decreto Legislativo 73/1992 è il riferimento normativo italiano per la sicurezza dei consumatori riguardante prodotti ingannevoli, disciplinando divieti di commercializzazione, immissione sul mercato e importazione di articoli non alimentari che simulano alimenti. Aziende, importatori e distributori devono verificare la conformità dei loro prodotti rispetto ai criteri di forma, aspetto, imballaggio e etichettatura per evitare violazioni della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, in particolare dei minori.
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