Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 71/2000

Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale.

Pubblicato: 29/03/2000 In vigore dal: 25/02/2000 Documento ufficiale

Quali sono le principali norme igienico-sanitarie che il Decreto Legislativo 71/2000 impone per la lavorazione e il trasporto di carni macinate e preparazioni di carni?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 71/2000 attua in Italia la direttiva europea 97/76/CE e stabilisce le regole per la produzione, il confezionamento e la commercializzazione di carni macinate, preparazioni di carni e prodotti di origine animale come stomaci, vesciche e budella. La normativa si applica agli stabilimenti di lavorazione e riguarda direttamente i produttori, i trasportatori e i distributori di questi prodotti. In pratica, il decreto impone che le materie prime provengano da animali sottoposti a ispezione veterinaria, che i prodotti siano mantenuti a temperature controllate (sotto i 3°C se non salati o essiccati), e che il trasporto avvenga in veicoli con superfici lisce e facilmente igienizzabili. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, è vietato l'uso di legno nei locali di lavorazione (salvo palette per il trasporto), deve esistere un'area dedicata al magazzinaggio del materiale di confezionamento, e il confezionamento stesso deve avvenire in locali specificamente adibiti a garantire l'igiene del prodotto.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 71

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 71/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 71 ## Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAù Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 ; Vista la direttiva 97/76/CE, del Consiglio, del 16 dicembre 1997 , che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 , e successive modifiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: "d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'articolo 5."; b) all'allegato B, capitolo V, punto 4, è aggiunta la seguente lettera: "e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale."; c) all'allegato C, il capitolo III è sostituito dal seguente: "Capitolo III Condizioni di produzione, immissione sul mercato e importazione di stomaci, vesciche e budella lavati, salati o essiccati e/o riscaldati. Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni: 1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano; 2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono nè salati nè essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3oC; 3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto; 4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio; 5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine; 6) l'impiego di legno è vietato; tuttavia, è autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione.".

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