Quali sono le specifiche tecniche e gli obblighi che il Decreto Legislativo 66/2005 impone sui combustibili per veicoli e quali soggetti sono tenuti al rispetto di queste norme?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 66/2005 attua la direttiva europea 2003/17/CE e stabilisce le specifiche tecniche obbligatorie per i combustibili utilizzati nei veicoli stradali, nelle macchine mobili non stradali, nei trattori agricoli e forestali, nelle imbarcazioni da diporto e nelle navi della navigazione interna. La normativa si applica sia ai combustibili tradizionali (benzina e gasolio) destinati ai motori ad accensione comandata e per compressione, sia all'elettricità utilizzata nei veicoli stradali. L'obiettivo principale è la tutela della salute e dell'ambiente attraverso standard qualitativi uniformi e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita dei combustibili. I fornitori di combustibili sono i soggetti principalmente obbligati al rispetto delle specifiche tecniche e agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, dovendo garantire che i prodotti immessi sul mercato rispettino i parametri stabiliti. Aspetto rilevante per le aziende del settore energetico e della distribuzione carburanti è che le imbarcazioni in mare rimangono escluse da questa disciplina e sono invece regolate dalle norme sui combustibili marittimi contenute nel Decreto Legislativo 152/2006.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 66/2005
# DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66
## Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003 , recante modifica della direttiva 98/70/CE , relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, già modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000 ; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003); Visto l' articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 28 ottobre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali ((e, quando non sono in mare,)) , le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna: a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione; b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili ((e dell'elettricità fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali)) . (( 1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricità usata nei veicoli stradali. )) 2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.
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Il Decreto Legislativo 66/2005 è il riferimento normativo per le specifiche tecniche dei combustibili, la qualità della benzina e del gasolio, e gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita. Fornitori di carburanti, distributori e aziende del settore energetico lo consultano per conformità alle direttive europee sulla qualità dei combustibili, parametri tecnici obbligatori e comunicazioni ambientali.
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