Quali sono i requisiti specifici di stabilità che il Decreto Legislativo 65/2005 impone alle navi ro-ro da passeggeri?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 65/2005 attua in Italia la direttiva europea 2003/25/CE e stabilisce i requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri, cioè quelle navi che trasportano più di dodici passeggeri e dispongono di locali da carico ro-ro o di locali di categoria speciale. La normativa si applica sia alle navi nuove (costruite dopo il 5 dicembre 2024) che alle navi esistenti, distinguendo tra le due categorie per l'applicazione progressiva dei requisiti. Il decreto definisce parametri tecnici fondamentali come l'altezza significativa d'onda, il bordo libero residuo e altri elementi critici per la valutazione della stabilità della nave in condizioni di emergenza, in particolare in caso di avaria. La normativa riguarda gli armatori, i gestori, i noleggiatori e tutte le società responsabili dell'esercizio della nave, nonché le amministrazioni marittime e gli organismi riconosciuti che devono verificare il rispetto dei requisiti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2005, n. 65
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 65/2005
# DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2005, n. 65
## Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici
di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; Vista la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003 , recante requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 ; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 ; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 novembre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e finanze e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo; b) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; c) amministrazione dello Stato di bandiera: le autorità competenti dello Stato la cui bandiera la nave ro/ro da passeggeri è autorizzata a battere; d) autorità marittima: gli uffici locali di cui all' articolo 17 del codice della navigazione , secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; e) bordo libero residuo (fr): la distanza minima fra il ponte ro/ro danneggiato e la linea di galleggiamento finale nel punto in cui si è verificata l'avaria, senza tenere conto degli ulteriori effetti prodotti dall'acqua accumulatasi sul ponte ro/ro danneggiato; f) convenzione SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313 , unitamente ai successivi protocolli ed emendamenti dal momento della loro entrata in vigore; (( f-bis) SOLAS 90: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.117 (74); f-ter) SOLAS 2009: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.216 (82); f-quater) SOLAS 2020: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.421 (98); )) (( g) organismo riconosciuto: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ; per le navi da passeggeri nazionali, si intende l'ente tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb-sexies), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 ); )) h) nave ro/ro da passeggeri: una nave che trasporti più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/3 della convenzione SOLAS; (( i) nave ro/ro da passeggeri nuova: una nave ro/ro da passeggeri che non sia una nave ro/ro da passeggeri esistente; )) (( l) nave ro/ro da passeggeri esistente: una nave ro/ro da passeggeri la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione prima del 5 dicembre 2024; per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 1) ha avuto inizio la costruzione di una nave specifica ben identificabile; 2) l'assemblaggio di quella determinata nave comprende almeno 50 tonnellate o l'uno per cento della massa stimata del materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; )) m) passeggero: qualsiasi persona che non sia il comandante della nave, un membro dell'equipaggio, nè altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo della nave in relazione all'attività della nave stessa, e che non sia un bambino di età inferiore a dodici mesi; (( m-bis) requisiti specifici di stabilità: i requisiti di stabilità di cui all'articolo 5; )) (( n) servizio di linea: una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; )) (( o) società: l'armatore della nave ro/ro da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave; )) p) ((Stato di approdo)) : lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti una nave ro/ro da passeggeri effettua un servizio di linea; q) viaggio internazionale: un viaggio per mare da un porto di uno Stato membro a un porto situato fuori da detto Stato o viceversa.
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Il Decreto Legislativo 65/2005 è il riferimento normativo italiano per i requisiti di stabilità delle navi ro-ro da passeggeri, disciplinando aspetti come il bordo libero residuo, l'altezza d'onda significativa e la classificazione tra navi nuove ed esistenti. Armatori, società di gestione navale e organismi riconosciuti devono consultare questa normativa per conformarsi agli standard SOLAS e alle direttive europee sulla sicurezza marittima e sulla salvaguardia della vita umana in mare.
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