Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 606/1948

Modificazioni dell'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393 per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

Pubblicato: 08/06/1948 In vigore dal: 02/04/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 606

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 606/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 606 ## Modificazioni dell'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393 per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, dei decreti legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393 , per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305 , sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923 , è sostituito dal seguente: "I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305 , sono i seguenti: a) platino L. 600 per ogni saggio; b) oro " 500 per ogni saggio; c) argento " 200 per ogni saggio. I diritti dovuti per il saggio o marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti: a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 50 al grammo o frazione di grammo con un minimo di L. 500, se composti di solo platino, e di L. 1000 se composti di platino ed altri metalli preziosi; b) se composti di solo oro, ovvero di oro e argento, in ragione di L. 30 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 300, se composti di solo oro, e di L. 500, se composti di oro e argento; c) se composti di solo argento, in ragione di L. 10 al grammo, con un minimo di L. 100. Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, saranno corrisposti in misura uguale alla quinta parte di quelli suindicati. Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auro-argentifere, è stabilito nella misura fissa di L. 800 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e di argento e stabilito nella misura di L. 500 per ogni saggio d'oro e di L. 200 per ogni saggio di argento".

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