Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 6/2017

Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00012)

Pubblicato: 27/01/2017 In vigore dal: 19/01/2017 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il Decreto Legislativo 6/2017 al codice penale in materia di unioni civili?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 6/2017 coordina il codice penale con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso introdotta dalla legge 76/2016. Si tratta di modifiche tecniche che estendono la protezione penale e i diritti riconosciuti ai coniugi anche ai partner di unioni civili. Le principali modifiche riguardano l'articolo 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione), dove viene aggiunto il riconoscimento della "parte di un'unione civile" tra i prossimi congiunti, e l'articolo 649 (relativo ai segreti d'ufficio), dove viene inclusa la parte dell'unione civile tra i soggetti tutelati. Il decreto introduce inoltre l'articolo 574-ter, che stabilisce che il termine "matrimonio" nella legge penale si intende riferito anche alle unioni civili, e che la qualità di coniuge si estende anche alla parte dell'unione civile. Queste modifiche garantiscono parità di trattamento penale tra coniugi e partner di unioni civili, eliminando discriminazioni normative e assicurando che le disposizioni penali si applichino uniformemente a entrambe le forme di unione.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 6/2017 # DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6 ## Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 , che delega il Governo all'adozione di modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , recante approvazione del testo definitivo del codice penale ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante approvazione del codice di procedura penale ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale , approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,»; b) dopo l'articolo 574-bis è inserito il seguente: «Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale). - Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. »; c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;»; d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze): «28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. ». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 307 del codice penale , come modificato dal presente decreto: «Art. 307. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole.».

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Il Decreto Legislativo 6/2017 rappresenta il coordinamento normativo tra diritto penale e unioni civili, modificando articoli del codice penale per equiparare i diritti dei partner di unioni civili a quelli dei coniugi. Professionisti del diritto penale e notai consultano questa normativa per questioni di prossimi congiunti, segreti d'ufficio, favoreggiamento e circostanze aggravanti, nonché per la corretta interpretazione del termine "matrimonio" e "coniuge" nelle disposizioni penali.

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