Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-
Alto Adige concernenti disposizioni di tutela ((delle popolazioni ladina,
mochena e cimbra della provincia di Trento)).
Quali diritti linguistici riconosce il Decreto Legislativo 592/1993 alle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 592/1993 riconosce ai cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento il diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni con le istituzioni pubbliche, le scuole e gli uffici locali situati nei territori di riferimento. La norma si applica agli uffici dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, con esclusione delle Forze armate e di polizia, garantendo che le istanze presentate in lingua minoritaria ricevano risposta in ladino (oralmente) o in italiano seguito dalla traduzione nella lingua di origine. Per quanto riguarda gli atti pubblici, il decreto prevede che nelle località ladine gli atti destinati alla generalità dei cittadini, le carte di identità e i documenti da esporre al pubblico siano redatti in italiano seguito dal testo nella lingua minoritaria. Nelle assemblee degli enti locali, i membri possono intervenire in ladino con traduzione simultanea in italiano se richiesta, e i verbali devono essere redatti in entrambe le lingue. La regione e la provincia hanno l'obbligo di pubblicare gli atti normativi e le circolari di interesse per queste popolazioni nelle rispettive lingue, entro trenta giorni dalla pubblicazione in italiano.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 592/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-
Alto Adige concernenti disposizioni di tutela <em><strong>((delle popolazioni ladina,
mochena e cimbra della provincia di Trento))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 2 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Uso della lingua ladina 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonchè dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia. 2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina. (( 3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina. )) 4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina. 4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.
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Il Decreto Legislativo 592/1993 rappresenta lo strumento normativo di tutela delle minoranze linguistiche nel Trentino-Alto Adige, disciplinando diritti linguistici, uso della lingua ladina negli atti amministrativi e nelle comunicazioni ufficiali, e obblighi di traduzione per le pubbliche amministrazioni. Professionisti che operano in provincia di Trento devono considerare questa normativa quando affrontano questioni di diritto amministrativo, tutela delle minoranze, ordinamento scolastico e comunicazioni con enti pubblici locali.
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