Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 59/2004

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Pubblicato: 02/03/2004 In vigore dal: 19/02/2004 Documento ufficiale

Quali sono le finalità della scuola dell'infanzia secondo il Decreto Legislativo 59/2004 e come si garantisce l'accesso a questo servizio?

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Il Decreto Legislativo 59/2004 definisce che la scuola dell'infanzia è un servizio educativo non obbligatorio della durata di tre anni, rivolto a bambine e bambini in età prescolare. La norma stabilisce che questa scuola deve promuovere lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei minori, valorizzando le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento. Il decreto riconosce la primaria responsabilità educativa dei genitori, ma prevede che la scuola dell'infanzia contribuisca alla formazione integrale dei bambini in continuità con i servizi all'infanzia e con la scuola primaria. Per quanto riguarda l'accesso, il decreto impone la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità concreta di frequenza per tutti, prevedendo che ulteriori decreti legislativi definiscano le modalità di attuazione nel rispetto della copertura finanziaria. Infine, la norma prevede che gli uffici scolastici regionali promuovano accordi con le regioni e gli enti locali per realizzare la continuità educativa tra i diversi livelli scolastici.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 59/2004 # DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59 ## Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità della scuola dell'infanzia 1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini ((, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,)) e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all' articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge. 3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.

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