Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 534/1993

Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Pubblicato: 27/12/1993 In vigore dal: 20/12/1993 Documento ufficiale

Quali modificazioni apporta il Decreto Legislativo 534/1993 al sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 534/1993 introduce modificazioni significative al testo unico delle leggi elettorali per la Camera dei deputati (DPR 361/1957), implementando un sistema misto che prevede candidature sia nei collegi uninominali che nelle liste circoscrizionali. Le modifiche riguardano principalmente le procedure amministrative e organizzative degli uffici centrali circoscrizionali, che devono ora gestire separatamente le candidature nei collegi uninominali e quelle nelle liste. Il decreto disciplina dettagliatamente come devono essere presentate, verificate e ordinate le candidature, introducendo specifiche procedure di sorteggio per l'assegnazione dei numeri d'ordine ai candidati nei singoli collegi e ai contrassegni delle liste. Aspetti rilevanti includono l'obbligo di verificare che i candidati nei collegi uninominali non si presentino contemporaneamente in più collegi, la stampa di schede di votazione differenziate per collegi uninominali e circoscrizione, e la comunicazione tempestiva ai sindaci per l'affissione dei manifesti con i nominativi dei candidati entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 534/1993 # DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534 ## Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 7, comma 5, della legge 4 agosto 1993, n. 277 ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Al titolo III del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "capoluogo del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "capoluogo della circoscrizione"; b) all'articolo 14, primo comma, dopo le parole: "di voler distinguere" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali o"; c) all'articolo 16, quarto comma, le parole: "depositanti delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "depositanti delle candidature e delle liste"; d) all'articolo 17, primo comma, dopo le parole: "al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale," sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e"; e) all'articolo 20: 1) al secondo comma, dopo le parole: "la dichiarazione di presentazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e"; 2) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi."; f) all'articolo 21, secondo comma, dopo le parole: "oltre alla indicazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "dalla cancelleria stessa" sono inserite le seguenti: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e"; g) all'articolo 22: 1) al primo comma, dopo le parole: "per la presentazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e"; 2) al n. 1 del primo comma, dopo la parola: "ricusa" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e"; 3) al n. 2 del primo comma, dopo la parola: "ricusa" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e"; 4) il n. 3 del primo comma è sostituito dal seguente: "3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18- bis, cancellando gli ultimi nomi"; 5) al n. 4 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e"; 6) al n. 5 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e"; 7) dopo il n. 6 del primo comma, è inserito il seguente: "7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio."; 8) al secondo comma, dopo le parole: "I delegati" sono inserite le seguenti: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e"; 9) al terzo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; h) all'articolo 23: 1) al primo comma, dopo le parole: "ai delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni; 3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonchè alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione."; l) all'articolo 25: 1) al primo comma, le parole: "di cui all'art. 20," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 18 e all'articolo 20,"; dopo le parole: "due rappresentanti" sono inserite le seguenti: "del candidato nel collegio uninominale o"; 2) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "del deposito delle" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali e delle". Al secondo periodo, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "del deposito delle" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali e delle"; m) all'articolo 26, primo comma, dopo la parola: "rappresentante" sono inserite le seguenti: "di ogni candidato nel collegio uninominale e"; n) all'articolo 30: 1) al n. 4, dopo le parole: "tre copie" sono inserite le seguenti: "del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie"; 2) al n. 6, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e"; 3) al n. 7, le parole: "il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato" sono sostituite dalle seguenti: "i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati"; o) all'articolo 31, primo comma, le parole da: "Le schede sono" fino a: "per ogni collegio;" sono sostituite dalle seguenti: "Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione"; dopo le parole: "i contrassegni di tutte" sono aggiunte le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e di tutte"; le parole: "secondo il numero progressivo di cui all'art. 24, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni di cui all'articolo 24"; p) all'articolo 33, ultimo comma, le parole: "con il pacco" sono sostituite dalle seguenti: "con i pacchi"; q) all'articolo 40, ultimo comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; r) all'articolo 41, primo comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e". AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 gennaio 1994 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 534/1993 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Legislativo 534/1993 è il riferimento normativo per il sistema elettorale misto della Camera dei deputati, disciplinando collegi uninominali, liste circoscrizionali, contrassegni e procedure di sorteggio. Amministratori locali, uffici elettorali e operatori del settore elettorale lo consultano per questioni relative a candidature, validazione delle liste, schede di votazione e adempimenti amministrativi nelle circoscrizioni.

Normative correlate

Decreto Legislativo 151/2026
Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valor…
Decreto Legislativo 147/2026
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale …
Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Decreto Legislativo 136/2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consigli…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…

Altre normative del 1993

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante… Decreto Ministeriale 605 Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985,… Decreto Ministeriale 604 Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto… Decreto Ministeriale 603 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante… Decreto Ministeriale 602 Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 del… Decreto Ministeriale 601 Nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da par… Decreto del Presidente della Repubblica 600 Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei p… Decreto Ministeriale 599 Regolamento recante norme sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributar… Decreto Ministeriale 598

Altri Decreto Legislativo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, reca… 123/2026 Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento … 122/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131) 117/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 … 115/2026 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol re… 97/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 m… 96/2026
Vedi tutti i Decreto Legislativo →