Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 528/1999

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

Pubblicato: 18/01/2000 In vigore dal: 19/11/1999 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 528/1999 al decreto sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili?

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Il Decreto Legislativo 528/1999 modifica il precedente decreto legislativo 494/1996, che recepiva la direttiva europea 92/57/CEE sulla sicurezza e la salute nei cantieri temporanei o mobili. Le modifiche principali riguardano l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa, escludendo esplicitamente alcuni settori specifici. In particolare, il decreto aggiunge due nuove esclusioni: i lavori svolti in mare e le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi di ripresa, purché non comportino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. Queste esclusioni sono importanti perché definiscono con maggiore precisione quali attività rimangono fuori dal perimetro della normativa sulla sicurezza nei cantieri. Per le aziende e i professionisti del settore costruzioni, questa distinzione è rilevante per determinare quali obblighi di sicurezza applicare e quale documentazione predisporre. Le modifiche riflettono l'esigenza di adattare la normativa a settori specifici con caratteristiche particolari, come quello marittimo e quello dello spettacolo, che richiedono discipline differenziate.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. 528

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 528/1999 # DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. 528 ## Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili; Visto l' articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , recante proroga del termine di cui all' articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998 ; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modifiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. All' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) ai lavori svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purchè tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore è l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) - legge comunitaria 1995-1997, così recita: "6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio , nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 . Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza". - La direttiva 92/57/CEE è pubblicata in GUCE L 245 del 26 agosto 1992. - L' art. 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), così recita: "24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'art. 1, comma 6 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , è prorogato di 90 giorni". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/ 655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), così come modificato dal presente decreto, così recita: "3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell' art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. e-bis) ai lavori svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purchè tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile".

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