Attuazione della direttiva 90/604/CEE sui conti annuali e 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie societa', nonche' la pubblicazione dei conti in ECU.
Quali sono i criteri e le modalità per la redazione del bilancio in forma abbreviata secondo il Decreto Legislativo 526/1992?
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Il Decreto Legislativo 526/1992 introduce la possibilità per le piccole e medie società di redigere il bilancio in forma abbreviata, semplificando gli obblighi di rendicontazione. Una società può utilizzare questa forma semplificata quando, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superi almeno due dei tre limiti stabiliti: un totale dell'attivo di 3.090 milioni di lire, ricavi da vendite e prestazioni di 6.180 milioni di lire, oppure 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel bilancio abbreviato, lo stato patrimoniale include solo le voci principali contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, con esplicita indicazione degli ammortamenti e svalutazioni, e separata evidenziazione dei crediti e debiti a lungo termine. La normativa prevede inoltre semplificazioni significative nella nota integrativa, omettendo numerose indicazioni richieste per il bilancio ordinario, e consente l'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione qualora vengano fornite specifiche informazioni nella nota integrativa. Tuttavia, le società devono tornare alla forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo superino due dei limiti dimensionali indicati, garantendo così un ritorno alla trasparenza informativa per le aziende in crescita.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 526
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 526/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 526
## Attuazione della direttiva 90/604/CEE sui conti annuali e
83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a
favore delle piccole e medie societa', nonche' la pubblicazione dei
conti in ECU.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 10 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Bilancio in forma abbreviata 1. L' art. 2435- bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.090 milioni di lire; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.". 2. Le società che a norma di questo articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. ______ AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .
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Il Decreto Legislativo 526/1992 è il riferimento normativo per bilancio abbreviato, piccole e medie società, semplificazione degli obblighi contabili e deroghe alle direttive europee 90/604/CEE e 83/349/CEE. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere i criteri dimensionali di qualificazione, le modalità di redazione dello stato patrimoniale semplificato, le omissioni consentite nella nota integrativa e le condizioni di passaggio tra forma abbreviata e ordinaria.
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