Quali sono i criteri di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose secondo il Decreto Legislativo 52/1997, e a quali prodotti non si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 52/1997 attua la direttiva europea 92/32/CEE e stabilisce le regole per classificare, imballare ed etichettare le sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente immesse sul mercato comunitario. La normativa si applica alle sostanze pure e a quelle contenute in preparati, disciplinando come devono essere identificate e comunicate i rischi associati. Tuttavia, il decreto esclude specifiche categorie di prodotti destinati all'utilizzatore finale, come medicinali, cosmetici, alimenti, alimenti per animali, antiparassitari e sostanze radioattive, che seguono procedure di approvazione comunitarie equivalenti. La normativa non riguarda nemmeno il trasporto delle sostanze pericolose (ferroviario, stradale, marittimo, aereo) né le sostanze in transito doganale non sottoposte a trasformazione. Per le aziende che producono o commercializzano sostanze chimiche, il decreto rappresenta un obbligo fondamentale: devono garantire che ogni sostanza pericolosa sia correttamente classificata secondo i criteri stabiliti, imballata in modo sicuro e accompagnata da etichettatura chiara dei pericoli. Le disposizioni si applicano anche al passaggio di sostanze tra unità produttive della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 52/1997
# DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52
## Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 3, lettera f); Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992 , recante settima modifica della direttiva 67/54/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni leg- islative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva 91/410/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1991 , recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE ; Vista la legge 29 maggio 1970, n. 256 ; Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993 , che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE ; Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993 , relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE ; Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993 , che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE ; Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 , che modifica la direttiva 67/548/CEE ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto legislativo: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione (( 1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorchè tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente. )) 2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale: a) specialità medicinali ad uso umano o ad uso veterinario; b) prodotti cosmetici; c) miscele di sostanze in forma di rifiuti; d) prodotti alimentari; e) alimenti per animali; f) antiparassitari; g) sostanze radioattive; h) altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto. PRIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1998, N. 90 . 3. Il presente decreto non si applica altresì: a) al trasporto delle sostanze e preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea; b) alle sostanze e preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione. 4. Le norme del presente decreto si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al comma 1, lettera c), anche in caso di passaggio delle sostanze pericolose da una ad altra unità produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni, per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, può stabilire ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni.
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Il Decreto Legislativo 52/1997 è il riferimento normativo per classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, direttamente collegato alle direttive europee 92/32/CEE e 67/548/CEE. Aziende chimiche, distributori e importatori devono rispettare i criteri di valutazione dei rischi, le procedure di notifica e gli obblighi di comunicazione dei pericoli, consultando anche il D.Lgs. 626/1994 per gli aspetti di sicurezza dei lavoratori.
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