Quali sono le condizioni e i limiti per l'importazione di prodotti a base di carne da Paesi terzi secondo il Decreto Legislativo 49/1993?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 49/1993 disciplina l'importazione in Italia di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi, attuando la direttiva europea 89/227/CEE. Si applica alle carni fresche degli animali domestici (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini e solipedi), importate da soggetti commerciali e privati. La normativa prevede però delle eccezioni importanti: i viaggiatori possono portare fino a 1 chilogrammo di prodotti carnei nei bagagli personali per consumo proprio, così come sono consentite piccole spedizioni private non commerciali fino a 1 chilogrammo. I prodotti sottoposti a trattamento termico in recipiente ermetico con valore Fo superiore a 3,00 beneficiano di ulteriori deroghe, sia nei bagagli che nelle piccole spedizioni. Inoltre, sono esclusi i prodotti destinati al consumo di passeggeri e personale a bordo di mezzi di trasporto internazionali. Per gli operatori commerciali, è fondamentale verificare che il Paese di provenienza sia inserito negli elenchi autorizzati e che non sussistano divieti di importazione secondo la normativa sanitaria vigente.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 49
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 49/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 49
## Attuazione della direttiva 89/227/CEE concernente l'importazione di
prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 50 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/227/CEE del Consiglio del 21 marzo 1989 recante modifica delle direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il presente decreto riguarda le importazioni in provenienza da Paesi terzi dei prodotti a base di carne preparati a partire dalle carni fresche degli animali domestici della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici, escluse le carni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231. 2. Il presente decreto non si applica: a) ai prodotti a base di carne diversi da quelli di cui alla lettera c) contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purchè la quantità trasportata non superi 1 chilogrammo per persona e con riserva che essi provengano da un Paese terzo o parte di esso, inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, dal quale le importazioni non sono vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231; b) ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera c) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purchè si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purchè la quantità non superi 1 chilogrammo; tali prodotti devono provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all'art. 5, dal quale le importazioni non siano vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231; c) ai prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00, purchè la quantità non superi 1 chilogrammo: 1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale; 2) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purchè si tratti di importazione priva di qualsiasi carattere commerciale; d) ai prodotti a base di carne destinati ad essere consumati dal personale e dai passeggeri che si trovano a bordo di mezzi che effettuano trasporti internazionali. AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .
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Il Decreto Legislativo 49/1993 è il riferimento normativo per l'importazione di prodotti carnei da Paesi terzi, disciplinando requisiti sanitari, limiti quantitativi e deroghe per bagagli personali e piccole spedizioni. Operatori del commercio estero, importatori e aziende agroalimentari consultano questa normativa per verificare conformità alle norme di polizia sanitaria, autorizzazione dei Paesi di provenienza e trattamenti termici richiesti (valore Fo).
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