Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.
Quali funzioni e beni vengono trasferiti alla Regione Sardegna in materia di trasporto pubblico locale con il Decreto Legislativo 46/2008?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 46/2008 attua lo Statuto Speciale della Sardegna trasferendo alla Regione autonoma tutte le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale precedentemente gestiti dallo Stato attraverso le Ferrovie della Sardegna e le Ferrovie Meridionali Sarde. Il trasferimento riguarda sia le competenze organizzative che le aziende stesse, con l'obiettivo di garantire una gestione più efficiente e territorialmente consona dei servizi ferroviari regionali. La Regione riceve a titolo gratuito dal demanio dello Stato tutti i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e gli impianti utilizzati dalle due gestioni ferroviarie, nonché le risorse finanziarie necessarie a mantenere i livelli di servizio esistenti senza aumentare i costi per lo Stato. I soggetti individuati dalla Regione subentrano automaticamente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, acquisendo anche il personale e l'organizzazione precedentemente statale, in un passaggio gestionale che avviene contestualmente all'entrata in vigore del decreto.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2008, n. 46
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 46/2008
# DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2008, n. 46
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di
programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico
locale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , che ha approvato lo Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948 ; Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 25 ottobre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, e dell'economia e delle finanze; Emana il segue e decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde 1. In attuazione dello Statuto Speciale sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale attualmente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde, nonchè le relative aziende e le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati dalle gestioni stesse senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde. 3. I soggetti individuati dalla Regione subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente sono messi a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni, l'organizzazione ed il personale. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 56, primo comma della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58) è il seguente: «Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonchè le norme di attuazione del presente statuto.».
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Il Decreto Legislativo 46/2008 disciplina il trasferimento di funzioni amministrative e di programmazione in materia di trasporto pubblico locale, interessando direttamente la gestione del patrimonio regionale, il conferimento di aziende pubbliche e la continuità dei rapporti giuridici. Amministratori regionali e gestori di servizi pubblici consultano questa normativa per comprendere le modalità di subentro nelle gestioni ferroviarie, il trasferimento di beni demaniali e la gestione del personale dipendente.
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