Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 449/1999

Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato: 02/12/1999 In vigore dal: 29/10/1999 Documento ufficiale

Qual è la natura giuridica dell'UNIRE e quali sono i suoi organi di controllo secondo il Decreto Legislativo 449/1999?

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Il Decreto Legislativo 449/1999 riordina l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), un ente storico istituito nel 1932. L'UNIRE è qualificata come ente di diritto pubblico di primo livello, con sede a Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile. Questo significa che gestisce in modo indipendente il proprio bilancio e le proprie operazioni, pur rimanendo sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Dal punto di vista del controllo, l'UNIRE è sottoposta alla Corte dei conti secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. Inoltre, è inserita nella tabella A allegata alla legge 720/1984, che disciplina gli enti pubblici sottoposti a controllo finanziario. Questo significa che l'ente deve rispettare vincoli di bilancio e trasparenza amministrativa.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, all'UNIRE si applicano le disposizioni degli articoli 25 e 30 della legge 468/1978 (legge di contabilità dello Stato). Ciò implica che l'ente deve seguire procedure specifiche nella gestione delle risorse pubbliche e nella rendicontazione delle attività.

In pratica, il decreto stabilisce un assetto organizzativo che bilancia l'autonomia gestionale dell'ente con il controllo pubblico, garantendo che l'UNIRE operi secondo principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, tipici degli enti pubblici italiani.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 449

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 449/1999 # DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 449 ## Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241 ; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Ritenuta la necessità di procedere al riordino dell'Unione nazionale per 1'incremento delle razze equine - UNIRE; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Riordino dell'UNIRE 1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624 , di seguito denominata UNIRE, è ente di diritto pubblico (( di primo livello )) , con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero. 2. L'UNIRE è sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 , ed è inserita nella tabella Aallegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.

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Il Decreto Legislativo 449/1999 disciplina la natura giuridica di enti pubblici di primo livello, il controllo della Corte dei conti, l'autonomia finanziaria e amministrativa, e l'applicazione della legge di contabilità dello Stato. Amministratori pubblici e revisori contabili consultano questa normativa per comprendere i vincoli di bilancio, la trasparenza amministrativa e le modalità di controllo finanziario degli enti pubblici non economici.

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