Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 430/1997

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.

Pubblicato: 17/12/1997 In vigore dal: 05/12/1997 Documento ufficiale

Quali sono le funzioni principali del CIPE secondo il Decreto Legislativo 430/1997 e come si organizza internamente?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 430/1997 riforma il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), unificando i Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Il CIPE assume funzioni di coordinamento strategico della politica economica nazionale, operando nell'ambito degli indirizzi governativi e con competenze che spaziano dalla definizione delle linee di sviluppo economico al coordinamento con le politiche comunitarie. La normativa riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche centrali, le regioni, le province autonome e gli enti locali coinvolti nella programmazione territoriale e settoriale. In pratica, il CIPE approva piani di intervento, ripartisce risorse finanziarie statali per lo sviluppo territoriale, coordina le intese istituzionali di programma, i contratti di programma e i patti territoriali, e verifica periodicamente l'efficacia degli interventi reallocando risorse se necessario. Aspetto rilevante è il trasferimento dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria alle amministrazioni competenti per materia, mentre il CIPE mantiene funzioni di indirizzo e coordinamento strategico, con una segreteria operativa presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 1997, n. 430

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 430/1997 # DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 1997, n. 430 ## Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l' articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997; Acquisito il parere della competente commissione parlamentare di cui all' articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Attribuzioni del CIPE 1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonchè di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a: a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati; b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso unastretta cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, con le modalità previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . A tale fine approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento settoriale e ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse finanziarie dello Stato da destinare, anche attraverso le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale; c) svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale; approvare, ai sensi dell' articolo 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , le singole intese istituzionali di programma e la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area, nonchè definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata, disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo; d) rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base di valutazioni sull'efficacia degli interventi, riallocando, ove necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative, anche legislative; e) definire le linee guida ed i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore. ((2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 )) 3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, può costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5. 4. Il Presidente del CIPE può richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o regionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo. 5. Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, provvede, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare il proprio regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro: a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilità di delega e prevedendo che un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in qualità di Presidente delegato del CIPE; b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e in modo da consentire la partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni interessate all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale; c) che le proposte delle amministrazioni competenti, sulla base delle quali il CIPE è chiamato a deliberare, siano corredate dalle opportune valutazioni tecniche, economiche e finanziarie. 6. Il CIPE si avvale di una segreteria presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai compiti operativi e di amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie. All'organizzazione della segreteria si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nell'ambito del dipartimento avente competenza nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 430/1997 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Legislativo 430/1997 è il riferimento normativo per comprendere la programmazione economica nazionale, le intese istituzionali di programma, i contratti di programma e i patti territoriali. Consulenti di enti pubblici e professionisti della programmazione territoriale lo consultano per questioni relative al coordinamento tra Stato, regioni e province autonome, alla ripartizione delle risorse finanziarie per lo sviluppo regionale e settoriale, e alle modalità di approvazione e controllo dei programmi di sviluppo economico.

Normative correlate

Decreto Legislativo 151/2026
Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valor…
Decreto Legislativo 147/2026
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale …
Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Decreto Legislativo 136/2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consigli…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…

Altre normative del 1997

Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'edito… Decreto del Presidente della Repubblica 525 Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n… Decreto Ministeriale 524 Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato c… Decreto Ministeriale 523 Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per… Decreto del Presidente della Repubblica 522 Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma … Decreto Ministeriale 521 Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Pres… Decreto del Presidente della Repubblica 520 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito de… Decreto del Presidente della Repubblica 519 Regolamento recante norme sull'espletamento di funzioni ispettive nell'ambito del Corpo n… Decreto Ministeriale 518

Altri Decreto Legislativo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, reca… 123/2026 Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento … 122/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131) 117/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 … 115/2026 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol re… 97/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 m… 96/2026
Vedi tutti i Decreto Legislativo →