Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23
Quali sono le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 41/2011 alla disciplina degli impianti nucleari in Italia?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 41/2011 modifica e integra il precedente decreto legislativo 31/2010, che regolava la localizzazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare sul territorio nazionale. La normativa si applica a tutti gli impianti nucleari, agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, ai sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Il decreto riguarda sia le amministrazioni pubbliche competenti che gli operatori privati del settore energetico nucleare, nonché i cittadini attraverso le campagne informative previste. In pratica, il decreto stabilisce le procedure autorizzative, i criteri di sicurezza, le misure compensative economiche per i territori ospitanti gli impianti e le modalità di comunicazione al pubblico. Per le aziende del settore energetico, rappresenta il quadro normativo di riferimento per ottenere le autorizzazioni necessarie e per rispettare gli obblighi di sicurezza e trasparenza informativa.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 41/2011
# DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41
## Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e
campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della
legge 23 luglio 2009, n. 99. (11G0084)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 , recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto delle modalità i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell' articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393 , recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 , recante "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom , relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito"; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 , recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 , recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 ; Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 , recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 , recante "Riordino del settore energetico nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da 99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 ; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282 , recante "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme in materia ambientale", e successive modifcazioni; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 , recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane"; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale"; Visto l' articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 3 marzo 2011; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione normativa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))
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Il Decreto Legislativo 41/2011 è il riferimento normativo per la disciplina degli impianti nucleari, combustibile nucleare, rifiuti radioattivi e sicurezza nucleare in Italia. Operatori energetici, amministrazioni pubbliche e consulenti ambientali lo consultano per questioni relative a localizzazione di centrali nucleari, stoccaggio combustibile esaurito, benefici economici territoriali e conformità alle direttive Euratom sulla radioprotezione e sicurezza degli impianti.
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