Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 40/2000

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

Pubblicato: 03/03/2000 In vigore dal: 04/02/2000 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le funzioni del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose secondo il Decreto Legislativo 40/2000?

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Il Decreto Legislativo 40/2000 attua la direttiva europea 96/35/CE e disciplina la figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili. Si applica a tutte le imprese che effettuano trasporto, carico o scarico di merci pericolose, indipendentemente dalla loro forma giuridica (persone fisiche, società, associazioni). Il decreto stabilisce che il capo dell'impresa deve designare un consulente in possesso di un certificato specifico, il quale svolge funzioni di controllo e consulenza sulla sicurezza dei trasporti pericolosi. Il consulente rappresenta un elemento chiave della compliance aziendale in materia di trasporto di sostanze pericolose, garantendo che l'impresa rispetti le normative nazionali e internazionali. Per le aziende di trasporto e logistica, questa figura è obbligatoria e rappresenta una responsabilità gestionale importante, con compiti definiti dall'articolo 4 del decreto e certificazione professionale richiesta dall'articolo 5.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 40/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 ## Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 ; Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 , relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada ; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 , di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE , relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996 , e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "impresa": una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose; b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante dell'impresa; c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5; d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 , e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che è abrogato il " decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 , di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto."

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Il Decreto Legislativo 40/2000 è il riferimento normativo per consulenti, aziende di trasporto e logistica che operano con merci pericolose, disciplinando designazione, qualificazione professionale e certificazione del consulente per la sicurezza. Commercialisti e responsabili compliance consultano questa normativa per verificare gli obblighi organizzativi, la designazione della figura professionale e la conformità alle direttive europee su trasporto su strada, ferrovia e vie navigabili di sostanze pericolose.

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