Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 38/2000

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Pubblicato: 01/03/2000 In vigore dal: 23/02/2000 Documento ufficiale

Quali sono le quattro gestioni separate individuate dal Decreto Legislativo 38/2000 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e come si distinguono?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 38/2000 riorganizza il sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, suddividendo la gestione industria in quattro gestioni separate a fini tariffari, a partire dal 1° gennaio 2000. La prima gestione riguarda l'industria vera e propria, includendo attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche, energetiche, edilizia, trasporti e comunicazioni. La seconda gestione è dedicata all'artigianato, secondo la definizione della legge 443/1985. La terza gestione copre il terziario, comprendendo attività commerciali, turistiche, servizi finanziari e professionali. La quarta gestione include tutte le altre attività non rientranti nelle precedenti categorie, incluse quelle degli enti pubblici e dello Stato. Questa suddivisione consente all'INAIL di applicare premi assicurativi differenziati in base al profilo di rischio specifico di ciascun settore, permettendo una tariffazione più equa e proporzionata al rischio effettivo. Per le aziende e i commercialisti, è fondamentale classificare correttamente l'attività economica nella gestione appropriata, poiché ciò determina il calcolo dei contributi assicurativi obbligatori.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38 ## Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione delle gestioni 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate: a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie; b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , e successive modifiche ed integrazioni; c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie; d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all' articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 . 2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.

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Il Decreto Legislativo 38/2000 è il riferimento normativo per la classificazione tariffaria INAIL e la gestione dei premi assicurativi contro infortuni e malattie professionali. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per determinare la corretta gestione di appartenenza, il calcolo dei contributi obbligatori, la distinzione tra industria, artigianato, terziario e altre attività, nonché per verificare l'applicazione delle aliquote tariffarie differenziate per settore economico.

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