Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei
capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 374/1999 e a quali soggetti si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 374/1999 rappresenta un intervento normativo volto a estendere le disposizioni antiriciclaggio a nuove categorie di soggetti e attività finanziarie, in attuazione della direttiva comunitaria 91/308/CEE. Il decreto nasce dall'esigenza di ampliare il perimetro di applicazione delle norme antiriciclaggio oltre i soggetti già disciplinati dal decreto-legge 143/1991, includendo attività particolarmente esposte al rischio di utilizzo a fini di riciclaggio di capitali di provenienza illecita. La normativa riguarda tutti quei soggetti che svolgono attività caratterizzate dall'accumulo o trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie, oppure risultano particolarmente vulnerabili a infiltrazioni della criminalità organizzata. In pratica, il decreto estende obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette e conservazione della documentazione a categorie professionali e intermediari finanziari precedentemente non assoggettati a tali vincoli, rafforzando così il sistema di prevenzione del riciclaggio nel sistema finanziario italiano.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 1999, n. 374
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 374/1999
# DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 1999, n. 374
## Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei
capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalità organizzata e prevede la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività da attuare con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega; Visto l' articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 , che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell' articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo è estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ; Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 ; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 , recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi; Considerata la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attività sinora non disciplinati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 374/1999 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Legislativo 374/1999 è lo strumento normativo di riferimento per la prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti e l'antiriciclaggio, disciplinando soggetti obbligati, attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio, adeguata verifica della clientela e segnalazione di operazioni sospette. Commercialisti, consulenti e intermediari finanziari lo consultano per comprendere gli obblighi di compliance, la normativa antiriciclaggio applicabile a diverse categorie professionali e le responsabilità derivanti dalla direttiva comunitaria 91/308/CEE.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.