Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 35/2011

((Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.))

Pubblicato: 08/04/2011 In vigore dal: 15/03/2011 Documento ufficiale

Quali sono le strade interessate dal Decreto Legislativo 35/2011 e quali procedure di sicurezza devono essere implementate?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 35/2011 attua la direttiva europea 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali in Italia. Si applica principalmente alle strade della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, sia in fase di progettazione che già aperte al traffico. A partire dal 1° gennaio 2025, l'ambito si estenderà anche alle altre strade della rete di interesse nazionale. Il decreto riguarda sia le amministrazioni competenti (Ministero delle infrastrutture, regioni e province autonome) sia i gestori e i progettisti di infrastrutture stradali.

In pratica, il decreto prevede l'istituzione di procedure obbligatorie: valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i nuovi progetti, controlli sulla sicurezza durante la costruzione, ispezioni periodiche di sicurezza stradale e valutazioni della sicurezza a livello di rete. Queste procedure devono essere applicate secondo standard comuni per ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza del traffico. Il decreto esclude specificamente le strade in galleria (disciplinate da normativa separata), le piste ciclabili e le strade di accesso a siti industriali o agricoli non destinate al traffico generale.

Per i professionisti del settore (ingegneri, progettisti, gestori stradali), è rilevante che entro il 31 dicembre 2024 le regioni devono adottare discipline specifiche per le strade di loro competenza, in particolare quelle finanziate con fondi europei. Il Ministero delle infrastrutture ha l'obbligo di comunicare alla Commissione europea gli elenchi delle strade interessate entro scadenze precise (17 dicembre 2021 e 30 giugno 2024).

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 35/2011 # DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35 ## <em><strong>((Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.))</strong></em> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit&agrave; europee e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 25 gennaio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e dell'istruzione, dell'universit&agrave; e della ricerca; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (( (Oggetto e ambito di applicazione). )) (( 1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. 2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o gi&agrave; aperte al traffico. 3. Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto si applica anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da quelle di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o gi&agrave; aperte al traffico. 5. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilit&agrave; sostenibili trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilit&agrave; sostenibili comunica altres&igrave; alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade &egrave; comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit&agrave; sostenibili 6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non gi&agrave; ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea. 7. Il presente decreto non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 . ))

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