Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.
Quali sono le modalità di partecipazione del Presidente della Regione siciliana alle riunioni del Consiglio dei Ministri secondo il Decreto Legislativo 35/2004?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 35/2004 disciplina l'attuazione dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione siciliana, che riconosce al Presidente della Regione uno status particolare nel governo nazionale. In particolare, il Presidente della Regione siciliana partecipa al Consiglio dei Ministri con rango di Ministro, potendo esercitare voto deliberativo nelle materie che interessano direttamente la Regione. Questo rappresenta un'eccezione rispetto alla struttura ordinaria dello Stato, derivante dallo statuto speciale della Sicilia approvato nel 1946 e convertito in legge costituzionale nel 1948. Il decreto stabilisce che gli organi dello Stato e della Regione devono operare secondo il principio di leale collaborazione nello svolgimento delle attività preparatorie e nelle deliberazioni connesse all'attuazione di questa norma. Tale disposizione riflette il riconoscimento dell'autonomia speciale siciliana e della necessità di coordinamento tra il governo regionale e quello nazionale su questioni di interesse regionale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 35
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 35/2004
# DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 35
## Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle
riunioni del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ; Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003, con la partecipazione del Presidente della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , e successive modifiche ed integrazioni. 2. Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle attività preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore dileggi e regolamenti. - Il regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , che ha approvato lo Statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. - Il testo dell'art. 21 dello statuto speciale della regione siciliana è il seguente: «Art. 21 (Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione). - Egli rappresenta altresì nella regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione.». - L'art. 43 dello Statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente statuto. Nota all'art. 1: - L'art. 21 dello statuto, nonchè il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , che ha approvato lo statuto medesimo, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , sono citati nelle note alla premesse.
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Il Decreto Legislativo 35/2004 è il riferimento normativo per la partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei Ministri, disciplinando l'esercizio del voto deliberativo nelle materie regionali e il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. Consulenti di diritto amministrativo e esperti di diritto costituzionale lo consultano per questioni relative agli statuti speciali, all'autonomia regionale, alle competenze concorrenti e ai rapporti tra governo centrale e governi regionali.
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