Quali sono le principali disposizioni del Decreto Legislativo 345/1999 sulla protezione dei giovani sul lavoro?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 345/1999 attua in Italia la direttiva europea 94/33/CE e modifica la legge 977/1967 sulla tutela del lavoro dei minori. La normativa si applica a tutti i giovani lavoratori (bambini e adolescenti) e stabilisce misure specifiche per garantire la loro sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il decreto prevede in particolare: valutazioni adeguate dei rischi per i lavoratori minorenni, estensione dell'autorizzazione all'impiego di minori anche ad attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (non solo spettacolo), obblighi di tutela fisica e psichica del minore, e sistemi di controllo per prevenire lo sfruttamento. Per le aziende, questo significa implementare misure di protezione specifiche quando impiegano giovani lavoratori e sottoporsi a controlli per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione dello sfruttamento minorile.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 345/1999
# DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345
## Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994 , relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 50 che fissa i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 94/33/CE ; Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 , recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 , recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento"; Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9 , recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunità; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 , al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994 . 2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modifiche. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Nota al titolo: - La direttiva 94/33/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 216 del 20 agosto 1994. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per quanto concerne la direttiva 94/33/CE v. in nota al titolo. - L' art. 50 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), così recita: "Art. 50 (Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni; b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo e pubblicitario; c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonchè l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo; d) prevedere, ai sensi dell'art. 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell' art. 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499 , per le relative violazioni. - Il decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". - La direttiva 89/391/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 183 del 29 giugno 1989. - La direttiva 89/654/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989. - La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989. - La direttiva 89/656/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989. - La direttiva 90/269/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990. - La direttiva 90/270/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990. - La direttiva 90/394/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1990. - La direttiva 90/679/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 374 del 31 dicembre 1990. - La direttiva 92/85/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 348 del 28 novembre 1992. Note all'art. 1: - Per quanto concerne la legge 17 ottobre 1967, n. 977 , la direttiva 94/33/CE e il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , si veda nelle note alle premesse. - Per quanto concerne il decreto legislativo n. 626/1999 v. nelle note alle premesse.
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Il Decreto Legislativo 345/1999 è il riferimento normativo italiano per la protezione dei giovani sul lavoro, lavoro minorile, sicurezza e salute dei lavoratori minorenni e prevenzione dello sfruttamento. Datori di lavoro e responsabili della sicurezza lo consultano per conformarsi agli obblighi di valutazione dei rischi, autorizzazione all'impiego in settori specifici (spettacolo, cultura, sport, pubblicità) e implementazione di sistemi di controllo e sanzioni amministrative e penali.
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