Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 32/2014

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. (14G00041)

Pubblicato: 18/03/2014 In vigore dal: 04/03/2014 Documento ufficiale

Quali sono i diritti all'interpretazione e alla traduzione riconosciuti all'imputato che non conosce l'italiano nei procedimenti penali secondo il Decreto Legislativo 32/2014?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 32/2014 attua la direttiva europea 2010/64/UE e riconosce all'imputato che non conosce la lingua italiana il diritto di ricevere assistenza gratuita di un interprete durante tutto il procedimento penale, indipendentemente dall'esito del processo. Questo diritto si applica sia durante gli interrogatori e le udienze, sia per le comunicazioni riservate con il difensore prima di rendere dichiarazioni. La norma prevede inoltre che l'autorità procedente disponga la traduzione scritta gratuita di atti fondamentali entro un termine congruo: l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti cautelari, l'avviso di conclusione delle indagini, i decreti di rinvio a giudizio e le sentenze. Il giudice può inoltre ordinare la traduzione di altri atti ritenuti essenziali per garantire il diritto di difesa, con provvedimento motivato. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana spetta all'autorità giudiziaria, con presunzione di conoscenza per i cittadini italiani fino a prova contraria. La nomina dell'interprete e del traduttore è obbligatoria anche quando il magistrato o la polizia giudiziaria conosce personalmente la lingua da interpretare, garantendo così l'imparzialità del procedimento.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 32/2014 # DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32 ## Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. (14G00041) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 , sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante approvazione del codice di procedura penale ; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'allegato B; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»; b) l'articolo 143 è sostituito dal seguente: «Articolo 143 (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. 2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. 3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. 4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. 5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.»; ((b-bis) all'articolo 146, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti."))

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