Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 312/2000

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

Pubblicato: 31/10/2000 In vigore dal: 06/10/2000 Documento ufficiale

Quali funzioni amministrative trasferisce il Decreto Legislativo 312/2000 alla Regione Friuli-Venezia Giulia e in quale ambito territoriale si applicano?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 312/2000 rappresenta un'attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e trasferisce alla regione tutte le funzioni amministrative relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione. Questo trasferimento riguarda specificamente gli impianti ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali nel territorio regionale. Il decreto si basa sull'articolo 4 dello Statuto speciale, che attribuisce alla regione potestà legislativa in materia di industria e commercio, e sull'articolo 8, che le consente di esercitare funzioni amministrative nelle materie di sua competenza legislativa. In pratica, la Regione Friuli-Venezia Giulia acquisisce il potere di autorizzare, controllare e regolamentare tutte le attività relative ai distributori di carburante lungo le infrastrutture autostradali regionali, sottraendo queste competenze all'amministrazione statale centrale. Questo trasferimento è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri previa consultazione della commissione paritetica prevista dallo Statuto speciale, garantendo il coinvolgimento sia del Governo che della rappresentanza regionale.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. 312

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 312/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. 312 ## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consialio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali l. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materie ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963 . - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963 ), è così formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 8 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonchè nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto: 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale". "Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica"

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