Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 306/2002

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

Pubblicato: 31/01/2003 In vigore dal: 10/12/2002 Documento ufficiale

Quali sanzioni prevede il Decreto Legislativo 306/2002 per le violazioni delle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi?

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Il Decreto Legislativo 306/2002 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi nell'ambito dell'Unione europea e negli scambi con Paesi terzi. Si applica a tutti gli operatori del settore ortofrutticolo che commercializzano prodotti freschi, dai produttori ai distributori, garantendo il rispetto degli standard qualitativi e commerciali fissati dalla normativa comunitaria. Il decreto attua il Regolamento CE 1148/2001, che definisce i criteri di conformità per la commercializzazione di questi prodotti, e rappresenta lo strumento normativo attraverso il quale l'Italia ha integrato nel proprio ordinamento le disposizioni comunitarie in materia. In pratica, le aziende del settore devono conformarsi alle norme sulla qualità, sulla presentazione e sull'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli, pena l'applicazione di sanzioni penali o amministrative. Il decreto è rilevante per commercialisti e consulenti aziendali che assistono imprese operanti nel comparto agroalimentare, in quanto disciplina gli obblighi di compliance e i rischi sanzionatori connessi alla commercializzazione di questi prodotti.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 306/2002 # DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306 ## Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 , concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001 , concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57 , recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma del-l' articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001 , in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali: Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1 marzo 2002, n. 39 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001.". L'art. 3, comma 1, così recita: "Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. - Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 , reca: "Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli". - Il regolamento (CE) n. 1148/01, della Commissione del 12 giugno 2001 , reca: "Controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi". - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca: "Modifiche al sistema penale". - Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57 , reca: "Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell' art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ". - La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995 - 1997)". L'art. 8 così recita: "Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentate o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , nonchè della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).". - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 28 dicembre 2001, reca: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi".

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