Cosa comprende la proprietà industriale secondo il Codice della Proprietà Industriale italiano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 30/2005 rappresenta il Codice della Proprietà Industriale italiano, che unifica e riordina tutta la normativa precedente in materia. L'articolo 1 definisce in modo esaustivo cosa si intende per proprietà industriale, includendo una serie di diritti immateriali che le aziende e i professionisti possono acquisire e proteggere. La norma si applica a chiunque desideri tutelare creazioni intellettuali di carattere industriale, dai marchi ai brevetti, dalle indicazioni geografiche ai disegni e modelli. In pratica, il Codice fornisce il quadro normativo completo per la registrazione, la protezione e l'enforcement di questi diritti, rappresentando il riferimento principale per imprese, studi legali e consulenti che operano nel settore della proprietà industriale. Per le aziende è rilevante perché definisce quali asset immateriali possono essere protetti legalmente e quali procedure seguire per acquisire e mantenere tali protezioni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 30/2005
# DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30
## Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273 , recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall' articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 , e come ulteriormente modificata dall' articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 , ed in particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ; Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 ; Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 ; Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354 ; Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 ; Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194 ; Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620 ; Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60 ; Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70 ; Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391 ; Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890 ; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164 ; Visti i commi 8 , 8-bis , 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 ; Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell' adunanza generale del 25 ottobre 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 28 ottobre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Diritti di proprietà industriale 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, ((segreti commerciali)) e nuove varietà vegetali.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 30/2005 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Legislativo 30/2005 è il riferimento normativo per marchi, brevetti, disegni e modelli, indicazioni geografiche e segreti commerciali. Professionisti e aziende lo consultano per questioni di proprietà intellettuale, registrazione di diritti industriali, protezione di innovazioni e contraffazione. È essenziale per commercialisti che gestiscono asset immateriali e valutazioni aziendali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.