Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 285/1992

Nuovo codice della strada.

Pubblicato: 18/05/1992 In vigore dal: 30/04/1992 Documento ufficiale

Quali sono i principi generali e gli obiettivi del Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada)?

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Il Decreto Legislativo 285/1992 rappresenta il Codice della Strada italiano e stabilisce i principi fondamentali per la regolazione della circolazione stradale. Si applica a pedoni, veicoli e animali che circolano sulle strade, ed è vincolante per tutti gli utenti della strada e le pubbliche amministrazioni competenti. Il decreto pone come finalità primaria la sicurezza stradale e la tutela della salute delle persone, nonché la protezione dell'ambiente, riconoscendo questi obiettivi come prioritari dal punto di vista sociale ed economico. In pratica, il codice persegue molteplici obiettivi: ridurre i costi economici, sociali e ambientali del traffico veicolare; migliorare la qualità della vita attraverso un uso razionale del territorio; garantire fluidità della circolazione; e promuovere l'uso dei velocipedi. Il decreto prevede che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisca un Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale e che il Governo comunichi annualmente al Parlamento i risultati delle indagini sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione, con diffusione pubblica dei dati attraverso campagne di comunicazione e prevenzione.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 285/1992 # DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ## Nuovo codice della strada. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato " Codice della strada " in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; Uditi i pareri resi, a norma dell' art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190 , dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell' art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190 , dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam- era dei deputati in data 1 febbraio 1992; Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Principi generali). ((1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonchè la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato)) 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi. 3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

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