Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 282/2000

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potesta' legislativa regionale inerente il finanziamento dell'universita' e l'edilizia universitaria.

Pubblicato: 13/10/2000 In vigore dal: 21/09/2000 Documento ufficiale

Quali poteri legislativi e amministrativi attribuisce il Decreto Legislativo 282/2000 alla Regione Valle d'Aosta in materia universitaria?

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Il Decreto Legislativo 282/2000 attribuisce alla Regione autonoma della Valle d'Aosta il potere di emanare norme legislative in materia di finanziamento dell'università e di edilizia universitaria nel suo territorio. Questa competenza riguarda specificamente l'Ateneo non statale istituito nella regione, come previsto dalla legge 127/1997. La Regione può quindi legiferare sulla scelta delle aree, l'acquisizione degli immobili necessari (anche mediante esproprio) e il finanziamento dell'ateneo. Dopo l'emanazione di queste norme legislative, la Regione esercita anche le relative funzioni amministrative, con piena autonomia gestionale. L'attribuzione di questi poteri avviene successivamente al decreto di autorizzazione del Ministro dell'Università, garantendo così un coordinamento tra il livello centrale e quello regionale. Questo decreto rappresenta un'applicazione concreta dello statuto speciale della Valle d'Aosta, riconoscendo alla regione una forma di autonomia rafforzata nel settore universitario.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2000, n. 282

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 282/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2000, n. 282 ## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potesta' legislativa regionale inerente il finanziamento dell'universita' e l'edilizia universitaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall' articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 ; Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 12 luglio 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e della difesa; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Agli effetti di cui al comma 121 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , la regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in materia di finanziamento all'Ateneo di cui al comma 120 dello stesso articolo e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione anche mediante esproprio, degli immobili necessari. 2. Successivamente all'emanazione delle predette norme la regione autonoma della Valle d'Aosta eserciterà le relative funzioni amministrative. 3. La regione eserciterà le funzioni previste dai commi 1 e 2, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, dell' articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948 , reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta". - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993 ; l'art. 48-bis, aggiunto dall' art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , è il seguente: "Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dei commi 120 e 121 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "Art. 17. - 120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta 121. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni".

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Il Decreto Legislativo 282/2000 disciplina la potestà legislativa regionale in materia di finanziamento universitario ed edilizia universitaria, applicando le disposizioni dello statuto speciale della Valle d'Aosta. Amministratori regionali e enti locali devono conoscere questa normativa per gestire l'acquisizione di immobili, l'esproprio per finalità universitarie e la programmazione finanziaria dell'ateneo, in coordinamento con i decreti autorizzativi ministeriali e le intese previste dalla legge 127/1997.

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