Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 281/1997

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.

Pubblicato: 30/08/1997 In vigore dal: 28/08/1997 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 281/1997 e quali sono le principali attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni?

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Il Decreto Legislativo 281/1997 disciplina l'ampliamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificandola con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La norma si applica a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, coinvolgendo rappresentanti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. Il decreto prevede che la Conferenza unificata partecipi a livello consultivo obbligatorio in tutte le decisioni di interesse comune, semplificando i raccordi tra i diversi livelli di governo attraverso la concentrazione delle attribuzioni in un'unica sede. Aspetto rilevante è la soppressione di comitati e commissioni paralleli, al fine di razionalizzare la pubblica amministrazione e rendere più efficiente il coordinamento tra Stato e autonomie locali.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 281/1997 # DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281 ## Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto in particolare l' articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali; Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito della disciplina 1. In attuazione dell' articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni", e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. 2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell' art. 9 della legge n. 59 / 1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente: "Art. 9. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi: a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria; b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche; c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso; d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Statocittà e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata". Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 9 della legge n. 59 / 1997 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 / 1997 è il seguente: "1. Con i decreti legislativi cui all'art. 1 sono: a)-b) (omissis); c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo".

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