Quali funzioni amministrative trasferisce il Decreto Legislativo 270/2002 alla Regione Friuli-Venezia Giulia e con quali modalità di finanziamento?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 270/2002 rappresenta l'attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e trasferisce alla regione le funzioni di concessione dei trattamenti economici per gli invalidi civili, precedentemente gestite dallo Stato. Questo trasferimento riguarda direttamente la Regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti locali che operano nel suo territorio, nonché tutti i cittadini invalidi civili residenti nella regione. In pratica, la Regione assume la responsabilità di erogare pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili secondo la legislazione statale vigente. Un aspetto rilevante è che la Regione può concedere benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati dallo Stato, ma deve finanziarli integralmente con risorse proprie, senza gravare sul bilancio nazionale. Questo meccanismo consente alla regione di adattare le prestazioni alle esigenze locali mantenendo l'autonomia finanziaria.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 270
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 270/2002
# DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 270
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in
materia di invalidi civili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento di funzioni amministrative in materia di invalidi civili 1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili. 2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , la Regione, secondo il criterio di integrale copertura, provvede con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963 . - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio1963 ), è così formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo1997, n. 59 ), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 : "1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale."
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Il Decreto Legislativo 270/2002 disciplina il trasferimento di funzioni amministrative in materia di invalidi civili, applicando i principi dell'autonomia regionale e della sussidiarietà previsti dallo Statuto speciale. Commercialisti e consulenti che operano in Friuli-Venezia Giulia devono considerare le implicazioni di bilancio regionale, la copertura finanziaria integrale per benefici aggiuntivi e il coordinamento con la normativa nazionale sulla previdenza sociale e l'erogazione di trattamenti economici agli invalidi.
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