Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 270/1993

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato: 03/08/1993 In vigore dal: 30/06/1993 Documento ufficiale

Quali sono le funzioni e l'autonomia degli istituti zooprofilattici sperimentali secondo il Decreto Legislativo 270/1993?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 270/1993 disciplina l'organizzazione e le funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali, enti che operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato e delle regioni nel settore della sanità veterinaria. Questi istituti sono dotati di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica e svolgono attività di ricerca scientifica veterinaria, accertamento dello stato sanitario degli animali e controllo della salubrità dei prodotti di origine animale. Operano all'interno del Servizio sanitario nazionale, fornendo supporto tecnico-scientifico ai servizi veterinari regionali e alle unità sanitarie locali per l'igiene e la sanità pubblica veterinaria. Le loro attività comprendono ricerca di base e applicata, farmaco-vigilanza veterinaria, sorveglianza epidemiologica, controlli sulla salubrità degli alimenti di origine animale, formazione di veterinari e sviluppo di metodiche alternative alla sperimentazione animale. Gli istituti possono inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per fornire servizi e prestazioni, con l'eccezione delle prestazioni alle unità sanitarie locali che rimangono gratuite. Il decreto è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2012, che ha abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova normativa.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 270

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 270/1993 # DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 270 ## Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e finalità 1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza. 2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale. 3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. 4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono: a) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonchè su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati; b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria; c) ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo; d) alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; e) allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; f) all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori; g) alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica. 5. Con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503 , modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101 , e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 . 6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite. ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 270/1993 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il D.Lgs. 270/1993 è il riferimento normativo per gli istituti zooprofilattici sperimentali, autonomia amministrativa e gestionale, ricerca veterinaria, sanità pubblica veterinaria e controllo salubrità alimenti. Professionisti del settore sanitario e veterinario lo consultano per comprendere competenze, funzioni di vigilanza epidemiologica, farmaco-vigilanza e rapporti con le unità sanitarie locali e i servizi regionali.

Normative correlate

Decreto Legislativo 151/2026
Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valor…
Decreto Legislativo 147/2026
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale …
Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Decreto Legislativo 136/2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consigli…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…

Altre normative del 1993

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante… Decreto Ministeriale 605 Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985,… Decreto Ministeriale 604 Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto… Decreto Ministeriale 603 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante… Decreto Ministeriale 602 Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 del… Decreto Ministeriale 601 Nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da par… Decreto del Presidente della Repubblica 600 Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei p… Decreto Ministeriale 599 Regolamento recante norme sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributar… Decreto Ministeriale 598

Altri Decreto Legislativo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, reca… 123/2026 Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento … 122/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131) 117/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 … 115/2026 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol re… 97/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 m… 96/2026
Vedi tutti i Decreto Legislativo →