Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Quali sono la natura, le finalità e l'autonomia degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico secondo il Decreto Legislativo 269/1993?
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Il Decreto Legislativo 269/1993 riordina gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, definendoli come enti nazionali con personalità giuridica di diritto pubblico o privato, dotati di ampia autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Questi istituti perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e dell'organizzazione dei servizi sanitari, combinando attività di ricerca con prestazioni di ricovero e cura. Le loro strutture ospedaliere sono qualificate come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina prevista per questa categoria, compatibilmente con le specifiche finalità di ciascun istituto. Gli istituti forniscono inoltre supporto tecnico e operativo agli organi del Servizio sanitario nazionale per l'esercizio delle loro funzioni, il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria e la formazione continua del personale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 269
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 269/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 269
## Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e finalità 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura. 2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. 3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto. 4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonchè di formazione continua del personale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 23 ottobre 1992, n. 421 , reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e revisione delle disci- pline in materia di sanità di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettera h): " h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle Regioni e alla Provincie autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonchè tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonchè degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato".
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Il Decreto Legislativo 269/1993 è il riferimento normativo per la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti con autonomia amministrativa e patrimoniale che operano nel settore sanitario pubblico. Amministratori, direttori generali e responsabili della gestione sanitaria lo consultano per comprendere l'assetto organizzativo, la personalità giuridica, l'autonomia gestionale e le funzioni di ricerca biomedica e formazione del personale sanitario.
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