Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Quali sono la natura, le finalità e le principali attività dell'ISPESL secondo il Decreto Legislativo 268/1993?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 268/1993 riordina l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), definendolo come organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale dipendente dal Ministro della Sanità. L'istituto opera come centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, fornendo consulenza sia a organismi pubblici che privati e alle imprese in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ISPESL gode di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, permettendogli di operare con indipendenza gestionale. Le attività principali includono: consulenza nella elaborazione dei piani sanitari, standardizzazione delle metodiche di valutazione dei rischi, assistenza alle imprese, certificazione e accreditamento di laboratori secondo norme comunitarie, consulenza tecnica al Ministero dell'Industria sulla conformità dei prodotti, attività di ricerca e formazione professionale per il personale sanitario, e certificazione della sicurezza negli ambienti ospedalieri e sanitari, inclusa la consulenza su energie nucleari e sostanze radioattive.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 268
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 268/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 268
## Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza
del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e finalità 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità. 2. L'Istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed op- era, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. 4. L'Istituto svolge le seguenti attività: a) consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonchè consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati; b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori; c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali rel- ative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; d) assistenza alle imprese; e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali; f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza; g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario; h) svolgimento di attività di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale. i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. --------- Nota al titolo: - La legge 23 ottobre 1992, n. 421 , reca: "Delega al Governo per la rezionalizzazione e revisione delle disci- pline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettera h): " h) emanare per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alla province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonchè tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonchè degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato.".
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Il Decreto Legislativo 268/1993 è il riferimento normativo per l'ISPESL, l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale competente in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi occupazionali e certificazione secondo standard comunitari. Aziende, imprese e organismi pubblici lo consultano per consulenza sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, standardizzazione delle procedure di sicurezza, accreditamento di laboratori e conformità normativa in materia di benessere occupazionale.
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