Quali sono le funzioni e l'autonomia dell'Istituto Superiore di Sanità secondo il Decreto Legislativo 267/1993?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 267/1993 riordina l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), definendolo come organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale dipendente dal Ministro della Sanità. L'Istituto gode di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, il che significa che può operare con una certa indipendenza gestionale pur rimanendo sotto la supervisione ministeriale. Questo decreto si applica all'organizzazione e al funzionamento dell'I.S.S. e riguarda direttamente il Ministero della Sanità, le Regioni, le Aziende Ospedaliere e tutti gli enti che collaborano con l'Istituto nel settore sanitario.
In pratica, l'I.S.S. svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione nel campo della salute pubblica. Tra le sue competenze principali rientrano: la promozione di programmi di interesse nazionale coerenti con il Piano Sanitario Nazionale, la partecipazione a progetti internazionali, la certificazione e accreditamento di laboratori, l'attività di consulenza per i piani sanitari regionali, i controlli su vaccini, farmaci, dispositivi medici e alimenti, nonché la promozione di ricerca sui rapporti tra salute e ambiente.
Un aspetto rilevante è che il Ministro della Sanità deve presentare al Parlamento ogni tre anni una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e il programma per il triennio successivo, garantendo così trasparenza e controllo democratico. Il decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, essendo parte di un riordino complessivo della sanità pubblica.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 267
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 267/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 267
## Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art.
1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e funzioni 1. L'Istituto superiore di sanità, (I.S.S.) è organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. 2. L'Istituto: a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento, programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Pi- ano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonchè con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale; b) partecipa, anche con propri centri operativi e contributi finanziari, a progetti di attività esteri od internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti e di istituzioni nazionali; c) svolge funzioni di certificazione o di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanità pubblica; d) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per i rispettivi piani sanitari; e) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie; f) esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici, attività di consulenza per la tutela della salute pubblica; g) promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra sa- lute ed ambiente; h) propone programmi e sperimentazioni cliniche di interesse nazionale, da svolgere presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle aziende ospedaliere; i) assume iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute. 3. Il Ministro della sanità presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La legge 23 ottobre 1992, n. 421 , reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e revisione delle disci- pline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettera h): " h) emanare per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle Regioni e alle Provincie autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonchè tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonchè degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 267/1993 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Legislativo 267/1993 è il riferimento normativo per l'organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, un ente pubblico con autonomia amministrativa e contabile nel Servizio Sanitario Nazionale. Professionisti del settore sanitario e della pubblica amministrazione lo consultano per comprendere le competenze dell'I.S.S. in materia di ricerca, controllo su farmaci e vaccini, accreditamento di laboratori e consulenza sanitaria alle Regioni. Il decreto si inserisce nel quadro della riforma della sanità pubblica italiana e della delega governativa per il riordino degli enti sanitari nazionali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.