Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 267/1993

Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato: 03/08/1993 In vigore dal: 30/06/1993 Documento ufficiale

Quali sono le funzioni e l'autonomia dell'Istituto Superiore di Sanità secondo il Decreto Legislativo 267/1993?

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Il Decreto Legislativo 267/1993 riordina l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), definendolo come organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale dipendente dal Ministro della Sanità. L'Istituto gode di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, il che significa che può operare con una certa indipendenza gestionale pur rimanendo sotto la supervisione ministeriale. Questo decreto si applica all'organizzazione e al funzionamento dell'I.S.S. e riguarda direttamente il Ministero della Sanità, le Regioni, le Aziende Ospedaliere e tutti gli enti che collaborano con l'Istituto nel settore sanitario.

In pratica, l'I.S.S. svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione nel campo della salute pubblica. Tra le sue competenze principali rientrano: la promozione di programmi di interesse nazionale coerenti con il Piano Sanitario Nazionale, la partecipazione a progetti internazionali, la certificazione e accreditamento di laboratori, l'attività di consulenza per i piani sanitari regionali, i controlli su vaccini, farmaci, dispositivi medici e alimenti, nonché la promozione di ricerca sui rapporti tra salute e ambiente.

Un aspetto rilevante è che il Ministro della Sanità deve presentare al Parlamento ogni tre anni una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e il programma per il triennio successivo, garantendo così trasparenza e controllo democratico. Il decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, essendo parte di un riordino complessivo della sanità pubblica.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 267

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 267/1993 # DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 267 ## Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e funzioni 1. L'Istituto superiore di sanità, (I.S.S.) è organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. 2. L'Istituto: a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento, programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Pi- ano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonchè con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale; b) partecipa, anche con propri centri operativi e contributi finanziari, a progetti di attività esteri od internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti e di istituzioni nazionali; c) svolge funzioni di certificazione o di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanità pubblica; d) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per i rispettivi piani sanitari; e) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie; f) esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici, attività di consulenza per la tutela della salute pubblica; g) promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra sa- lute ed ambiente; h) propone programmi e sperimentazioni cliniche di interesse nazionale, da svolgere presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle aziende ospedaliere; i) assume iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute. 3. Il Ministro della sanità presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La legge 23 ottobre 1992, n. 421 , reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e revisione delle disci- pline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettera h): " h) emanare per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle Regioni e alle Provincie autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonchè tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonchè degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato".

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Il Decreto Legislativo 267/1993 è il riferimento normativo per l'organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, un ente pubblico con autonomia amministrativa e contabile nel Servizio Sanitario Nazionale. Professionisti del settore sanitario e della pubblica amministrazione lo consultano per comprendere le competenze dell'I.S.S. in materia di ricerca, controllo su farmaci e vaccini, accreditamento di laboratori e consulenza sanitaria alle Regioni. Il decreto si inserisce nel quadro della riforma della sanità pubblica italiana e della delega governativa per il riordino degli enti sanitari nazionali.

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