Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento.
Qual è lo scopo del Decreto Legislativo 266/1992 e come disciplina i rapporti tra la legislazione statale e le leggi regionali e provinciali nel Trentino-Alto Adige?
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Il Decreto Legislativo 266/1992 è una norma di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, emanata dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo e sentita la commissione paritetica prevista dallo Statuto stesso. Si applica specificamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle sue due province autonome (Trento e Bolzano), disciplinando come gli atti legislativi dello Stato devono coordinarsi con le leggi regionali e provinciali. Il decreto riconosce la speciale autonomia di questa regione, fondata sulla necessità di tutelare le minoranze linguistiche locali (italiana, tedesca e ladina) e di salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei diversi gruppi. In pratica, il decreto stabilisce che lo Stato, la regione e le province autonome hanno il dovere istituzionale di rispettare lo Statuto Speciale nell'esercizio delle loro funzioni, garantendo parità di diritti ai cittadini indipendentemente dal gruppo linguistico di appartenenza. Questo rappresenta un ulteriore livello di protezione per l'autonomia legislativa e amministrativa della regione, collegato all'Accordo di Parigi del 1946 che riconosce poteri legislativi e amministrativi autonomi a tutela delle minoranze.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 266/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266
## Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e
leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di
indirizzo e coordinamento.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Enunciazioni di principi 1. Considerato che nella regione Trentino-Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 , di seguito denominato "statuto speciale". 2. Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Nota all'art. 1: - La legge n. 386/1989 reca: "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria".
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Il Decreto Legislativo 266/1992 è il riferimento normativo per comprendere l'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige, la tutela delle minoranze linguistiche e il coordinamento tra competenze statali e regionali. Professionisti che operano in questa regione consultano questa norma per questioni relative alla potestà legislativa provinciale, agli atti amministrativi regionali e alla salvaguardia dei diritti linguistici e culturali, in collegamento con lo Statuto Speciale e l'Accordo di Parigi del 1946.
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