Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 26/1997

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private.

Pubblicato: 25/02/1997 In vigore dal: 29/01/1997 Documento ufficiale

Quali funzioni vengono trasferite alla Regione Siciliana in materia di persone giuridiche private secondo il Decreto Legislativo 26/1997?

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Il Decreto Legislativo 26/1997 trasferisce dalla amministrazione centrale dello Stato alla Regione Siciliana le funzioni relative al riconoscimento delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni) che hanno sede in Sicilia e operano esclusivamente nell'ambito regionale. Questo trasferimento riguarda specificamente i poteri precedentemente esercitati dagli organi centrali e periferici dello Stato secondo l'articolo 12 del Codice Civile. Le funzioni trasferite sono esercitate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali competenti per materia, secondo le loro rispettive competenze amministrative. In pratica, significa che per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, gli enti privati siciliani con finalità limitate al territorio regionale non devono più rivolgersi al Governo centrale, ma direttamente agli organi regionali competenti. Questo rappresenta un'applicazione del principio di decentramento amministrativo e dell'autonomia regionale siciliana, semplificando i procedimenti burocratici per gli enti che operano esclusivamente in ambito regionale.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1997, n. 26

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 26/1997 # DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1997, n. 26 ## Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all' articolo 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella regione siciliana e le cui finalità statutarie sono limitate all'ambito regionale e alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze. N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e regolamenti. - Il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 , che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale). L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che: "Una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente statuto". Nota all'art. 1: - L' art. 12 del codice civile è così formulato: "Art. 12 (Persone giuridiche private). - Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto".

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Il decreto riguarda il trasferimento di competenze in materia di persone giuridiche private, riconoscimento di associazioni e fondazioni, e personalità giuridica secondo l'articolo 12 del Codice Civile. Professionisti che operano in Sicilia devono considerare questa normativa per questioni di costituzione di enti, autonomia regionale e competenze amministrative regionali versus statali.

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