Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 252/2005

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Pubblicato: 13/12/2005 In vigore dal: 05/12/2005 Documento ufficiale

Quali sono le forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005 e a chi si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 252/2005 regola le forme di previdenza complementare che integrano il sistema pensionistico obbligatorio, offrendo ai lavoratori una copertura previdenziale più elevata rispetto alla sola pensione pubblica. L'adesione a queste forme è completamente libera e volontaria, non obbligatoria. Il decreto distingue tra forme pensionistiche complementari collettive (fondi pensione aziendali o professionali autorizzati dalla COVIP) e forme individuali (piani pensionistici individuali), alle quali è possibile destinare anche quote del trattamento di fine rapporto (TFR). La normativa si applica a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che desiderino integegrare la propria pensione futura attraverso versamenti volontari.

Per le aziende e i commercialisti, è rilevante che il decreto stabilisce che le forme pensionistiche complementari devono operare esclusivamente nel settore della previdenza complementare e attività collegate, sotto la vigilanza della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). Le denominazioni di questi fondi devono contenere obbligatoriamente l'indicazione "fondo pensione" e non possono essere utilizzate da altri soggetti. Il decreto inoltre definisce ruoli e responsabilità degli aderenti, beneficiari, imprese promotrici e prevede specifiche funzioni di governo (gestione dei rischi, revisione interna, funzione attuariale).

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 252/2005 # DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 ## Disciplina delle forme pensionistiche complementari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243 , recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 , al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. (( 1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. )) 2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria. 3. Ai fini del presente decreto s'intendono per: a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP"; c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP" ((o "EIOPA")) : Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 ; 2) "ABE" ((o "EBA")) : Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 ; 3) "AESFEM" ((o "ESMA")) : Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 ; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall' articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , del regolamento (UE) n. 1094/2010 , del regolamento (UE) n. 1095/2010 ; 5) "CERS" ((o "ESRB")) : Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 ; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all' articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 , del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 ; (( c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare; c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche; c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale; c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma; c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare; c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidità e longevità; c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche; c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300 ; c-quaterdecies) "attività transfrontaliera": l'attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate; )) d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; e) " TUIR ": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . 4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

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Il Decreto Legislativo 252/2005 è il riferimento normativo principale per fondi pensione, previdenza complementare e piani pensionistici individuali in Italia. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per questioni relative a TFR (trattamento di fine rapporto), contributi deducibili, vigilanza COVIP e disciplina delle forme pensionistiche collettive e individuali. La normativa coordina con il TUIR (DPR 917/1986) per gli aspetti fiscali dei versamenti e delle prestazioni pensionistiche complementari.

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