Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 251/1999

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Pubblicato: 03/08/1999 In vigore dal: 22/05/1999 Documento ufficiale

Quali sono i metalli preziosi disciplinati dal Decreto Legislativo 251/1999 e quali sono gli obiettivi principali della normativa?

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Il Decreto Legislativo 251/1999 disciplina i titoli e i marchi di identificazione dei metalli preziosi, adeguando la precedente legge del 1968 ai principi comunitari europei. La normativa si applica a quattro metalli preziosi specifici: platino, palladio, oro e argento, e riguarda produttori, commercianti e operatori del settore orafo e dei metalli preziosi. L'obiettivo principale è armonizzare la legislazione italiana con quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, garantendo la libera circolazione dei prodotti in metallo prezioso e riconoscendo le marcature di contenuto equivalenti a quelle nazionali apposte in altri paesi UE. La normativa prevede inoltre l'ampliamento della gamma dei titoli legali, la modifica della disciplina del marchio di responsabilità e l'introduzione di procedure di valutazione della conformità in linea con gli standard comunitari, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e trasparenza nelle transazioni commerciali.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 251

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 251/1999 # DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 251 ## Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , ed in particolare l'articolo 42 che delega il Governo ad adeguare ai principi comunitari la legge 30 gennaio 1968, n. 46 , in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ed in particolare gli articoli 20 e 50; Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto Accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300 ); Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 ; Considerato il parere motivato espresso dalla Commissione europea in data 8 marzo 1996 a seguito della procedura d'infrazione 92/2116 avviata nei confronti del Governo italiano in materia di libera circolazione degli oggetti in metallo prezioso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I I metalli preziosi e loro titoli legali Art. 1 1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge Comunitaria 1995 - 1997). L'art. 42 così recita: "Art. 42 (Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46 , recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale; b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea; c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali". - La legge 30 gennaio 1968 reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Gli articoli 20 e 50 così recitano: "Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1". "Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse). - 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell' art. 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. 3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1 gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo. 4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". - La legge 28 luglio 1993, n. 300 , reca ratifica ed esecuzione dell'accordo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca modifiche al sistema penale. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 , reca approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46 , sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

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