Quali sono gli organi collegiali della scuola istituiti dal Decreto Legislativo 233/1999 e a quali livelli operano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 233/1999 riforma gli organi collegiali territoriali della scuola italiana, istituendo un sistema di rappresentanza e partecipazione articolato su tre livelli: centrale, regionale e locale. Questi organi garantiscono che le diverse componenti della scuola (docenti, genitori, studenti, personale ATA) e i soggetti interessati possano partecipare attivamente alla vita scolastica e ai processi decisionali. A livello centrale opera il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che rappresenta l'organo di vertice per le politiche scolastiche nazionali. A livello regionale sono istituiti i Consigli Regionali dell'Istruzione, che coordinano le politiche scolastiche a scala territoriale e raccordano le istituzioni scolastiche autonome con l'amministrazione regionale. A livello locale operano i Consigli Scolastici Locali, che rappresentano il collegamento diretto con le comunità locali e le singole istituzioni scolastiche. La riforma mira a razionalizzare gli organi precedenti, eliminando duplicazioni organizzative e valorizzando l'autonomia scolastica già introdotta dalla legge 59/1997.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1999, n. 233
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 233/1999
# DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1999, n. 233
## Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dall' articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , e dall' articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale 1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati. 2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono: a) a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione; b) a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione; c) a livello locale, i consigli scolastici locali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all' art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento". - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 : (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , e legge 15 maggio 1997, n. 127 , nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica): "21. All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: ''Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente leggè' sono sostituite dalle seguenti ''Entro il 30 novembre 1998''". - Si riporta il testo dell' art. 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50 : (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998): "7. All'art. 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dall' art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , le parole ''entro il 30 novembre 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 1999''. All' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le parole ''entro i successivi novanta giornì' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 1999''". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ". - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado".
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Il Decreto Legislativo 233/1999 disciplina gli organi collegiali della scuola, rappresentanza scolastica e partecipazione democratica nel sistema educativo nazionale. Dirigenti scolastici, amministratori locali e responsabili della pubblica istruzione lo consultano per comprendere la struttura dei Consigli Regionali dell'Istruzione, dei Consigli Scolastici Locali e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché per le competenze dell'amministrazione centrale e periferica in materia di istruzione.
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