Qual è l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 231/2002 e a quali pagamenti si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 231/2002 attua la direttiva europea 2000/35/CE e disciplina la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si applica a ogni pagamento effettuato come corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, fornitori e clienti. La normativa mira a proteggere i creditori commerciali stabilendo termini di pagamento equi e prevedendo interessi di mora automatici in caso di ritardo. Tuttavia, il decreto esclude specificamente i debiti oggetto di procedure concorsuali (fallimento, concordato, amministrazione controllata) e i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, inclusi quelli da assicuratori. Per le aziende e i commercialisti, è importante sapere che la normativa si applica alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013 (secondo l'aggiornamento del D.Lgs. 192/2012), e rappresenta uno strumento fondamentale per regolare i tempi di pagamento e tutelare il flusso di cassa delle imprese.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2002
# DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231
## Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 , relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 , recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE , 80/767/CEE e 88/295/CEE , come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 , in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE ; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 , in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE , in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 , recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE , che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE , in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525 , recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585 , recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 , recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633 , 641 e 648 del codice di procedura civile ; Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192 , recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (( (Ambito di applicazione). )) (( 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.)) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".
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Il D.Lgs. 231/2002 è il riferimento normativo per transazioni commerciali, termini di pagamento, interessi di mora e lotta ai ritardi di pagamento. Commercialisti e aziende lo consultano per questioni relative a crediti commerciali, obblighi di pagamento, procedure concorsuali escluse e corrispettivi nelle relazioni B2B. La normativa è strettamente collegata alla disciplina della subfornitura e agli appalti pubblici.
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