Cosa stabilisce il Decreto Legislativo 228/2001 sulla definizione di imprenditore agricolo e quali attività sono considerate connesse?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 228/2001 ha riformato la definizione di imprenditore agricolo sostituendo l'articolo 2135 del codice civile. Secondo la nuova norma, è imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La legge definisce queste attività come quelle dirette alla cura e sviluppo di un ciclo biologico (vegetale o animale) che utilizzano il fondo, il bosco o le acque.
La novità principale riguarda l'ampliamento delle attività connesse: non sono più solo quelle strettamente legate alla produzione agricola, ma includono anche manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Inoltre, rientrano le attività di fornitura di beni o servizi che utilizzano prevalentemente attrezzature e risorse aziendali normalmente impiegate in agricoltura, comprese le attività di valorizzazione territoriale, ricezione e ospitalità.
La norma si applica anche alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi, purché utilizzino prevalentemente prodotti dei soci o forniscano ai soci beni e servizi per lo sviluppo del ciclo biologico. Questo ampliamento consente agli agricoltori di diversificare il reddito mantenendo la qualifica di imprenditore agricolo, con rilevanti implicazioni fiscali e previdenziali.
Per commercialisti e aziende agricole, questa definizione è cruciale per determinare il regime fiscale applicabile, le agevolazioni disponibili e la corretta classificazione dell'attività ai fini ISTAT e contributivi.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 228/2001
# DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
## Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Imprenditore agricolo 1. L' articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 2135 ((, terzo comma,)) del codice civile , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
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Il Decreto Legislativo 228/2001 è il riferimento normativo per la definizione di imprenditore agricolo, attività connesse e diversificazione agricola. Commercialisti e consulenti lo consultano per determinare il regime fiscale, le agevolazioni per l'agricoltura, la qualificazione ISTAT dell'attività e le implicazioni previdenziali. La norma è essenziale per valutare se attività come agriturismo, trasformazione di prodotti e vendita diretta mantengono la natura agricola dell'impresa.
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